Ripristino delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani

marzo 3, 2017 9:43 am

Studio Tributario n. 1-2017/T

Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 12/01/2017

Lo studio in sintesi (Abstract): Il trattamento tributario per i trasferimenti di fondi rustici posti nei territori montani (art. 9 DPR 601/73), già colpito dalla soppressione di agevolazioni stabilita dal D.lgs. n.23/2011 relativamente ai trasferimento onerosi, è stato in tutto ripristinato dalla legge di stabilità per il 2017. Tale rispristino offre l’occasione per rivisitarne i presupposti di applicabilità soggettivi ed oggettivi anche alla luce delle disposizioni riguardanti l’Imprenditore agricolo professionale (IAP) persona fisica e società e le società di coltivazione diretta, con uno sguardo agli acquisti a titolo originario (usucapione) e ai trasferimenti a titolo gratuito.

***

Sommario: 1. Il ripristino del trattamento stabilito dall’art. 9 DPR 601/73; 2. Titolo del trasferimento. Usucapione; 3. Oggetto del trasferimento; 4. Arrotondamento e accorpamento; 5. I territori montani; 6. I soggetti che possono beneficiare del trattamento; 7. Aspetti procedurali; 8. Decadenza; 9. Gli atti a titolo gratuito (e successori).

***

1. Il ripristino del trattamento stabilito dall’art. 9 DPR 601/73
L’art. 1 comma 47 (1) della legge di stabilità per il 2017 (L. 11.12.2016 n.232) inserisce nel comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n.23/2011 una ulteriore deroga ai “normali criteri” introdotti dall’1.1.2014 e così stabilisce il ripristino, dall’1.1.2017, dell’agevolazione fiscale, prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 601 del 1973, per i trasferimenti di proprietà di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’accorpamento ed arrotondamento della proprietà diretto-coltivatrice.
Quindi il comma 4 dell’art.10 del D.lgs. n. 23 del 2011 diviene il seguente:
4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 1º dicembre 1981, n. 692, e all’articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle disposizioni di cui all’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

A sua volta il menzionato art. 9 secondo comma del DPR 601 prevede:
Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Dal momento che l’inserimento della nuova previsione nel comma 4 dell’art. 10 D.lgs. n.23/2011 è finalizzato a derogare al regime tributario dei trasferimenti a titolo oneroso introdotto dall’1.1.2014, nulla cambia per gli atti a titolo gratuito disciplinati dall’art. 9 DPR 601/’73 (che già precedentemente a questo provvedimento non erano toccati dalla riforma stabilita dal menzionato D.lgs. 23/2011 e che hanno uno specifico regime cui si farà riferimento più avanti).
Il ripristino del trattamento, da più parti invocato in quanto specificamente riguardante la montagna e cioè un territorio particolarmente svantaggiato e prezioso per la conservazione dell’ambiente, muove a ripercorrerne i tratti fisionomici ed i limiti di applicazione.
Esso riguarda i “trasferimenti di proprietà di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate” e consiste nell’applicazione delle imposte fisse di registro ed ipotecaria e nell’esenzione dall’imposta catastale.
Circa l’imposta di bollo vale l’esenzione prevista dall’art. 21 della Tabella del D.P.R. n.642/72 riguardante i trasferimenti a favore di imprese agricole diretto-coltivatrici, esenzione che dall’1.1.2014 aveva visto la portata disciplinare ridotta alle sole fattispecie assoggettate al regime della c.d. “proprietà contadina” (2).
La tassa ipotecaria è dovuta in euro 90.

2. Titolo del trasferimento. Usucapione.
Il regime di favore è applicabile a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso.
Riguardo all’acquisto a titolo originario (usucapione) oggetto di accertamento giudiziale, è noto che nel passato venne negata l’applicabilità del trattamento in esame ma, successivamente, a seguito di opposta soluzione giurisprudenziale della Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 76/E del 27 luglio 2011, ha mutato indirizzo ed ha ammesso che il beneficio si applichi anche all’usucapione dichiarata con sentenza ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 346.
Con riferimento al regime dei procedimenti di mediazione giudiziale (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), cui si applica l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000 euro di valore, il trattamento è fruibile per il valore eccedente tale limite.

3. Oggetto del trasferimento.
Deve trattarsi di trasferimento (od acquisto per usucapione) di “proprietà di fondi rustici” a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate.
Mancando una definizione positiva di “fondo rustico”, bisogna ricorrere alle analisi della dottrina e della giurisprudenza che
“hanno delineato il concetto di fondo rustico, da un lato osservando che si tratta di un concetto generico e più ampio di quello di ‘podere’ e corrispondente al significato empirico di terreno destinato alla produzione agricola indipendentemente dalla dotazione di fabbricati colonici e di manufatti (Cass. 21 giugno 1974, n. 1862) e d’altro lato distinguendolo dal concetto di azienda agricola e definendolo come un complesso pertinenziale (Così N. IRTI, Manuale di diritto agrario italiano, Torino, 1978). Il fondo rustico comprende dunque un bene principale (il terreno agricolo) e beni accessori, a servizio del primo. Il rapporto di servizio si inquadra civilisticamente come rapporto pertinenziale. Non solo, ma, tradizionalmente, si considera compresa nel concetto di fondo rustico anche la ‘casa colonica’, ove abitano l’agricoltore e i suoi familiari ed eventualmente coloro che lavorano per l’impresa agricola” (3).

Seguendo questa condivisibile opinione, il “fondo rustico” comprende sia il terreno, sia le pertinenze (manufatti destinati a servizio del fondo).
Circa il diritto oggetto del trasferimento, va detto che il riferimento alla “proprietà” vale in tutta la sua estensione, così comprendendo la quota di proprietà ed anche la c.d. nuda proprietà, che è anch’essa proprietà, benché compressa dalla presenza del diritto reale di godimento. In questo senso si è espressa pure la giurisprudenza tributaria (4).
A proposito dell’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, può prospettarsi una soluzione non strettamente ancorata al dato letterale per l’acquisto del diritto reale di godimento che vada a congiungersi con la proprietà (nuda), facendo conseguire all’acquirente il diritto pieno. Più problematica parrebbe l’estensione agli acquisti “isolati” di diritti reali di godimento che pur consentano la coltivazione, salvo ritenere che il riferimento alla proprietà valga a riassumere emblematicamente tutte le posizioni di godimento legate alla realità del diritto.
Considerata la tendenza legislativa a dare rilievo alla classificazione urbanistica dei suoli, utilizzata dalla dottrina agraristica anche per la qualificazione della “terra” come “strumento produttivo agricolo” (5), appare preferibile escludere dal novero dei terreni acquistabili con l’agevolazione quelli urbanisticamente destinati ad utilizzazioni diverse da quelle agricole, seppur senza giungere a pretendere che debba trattarsi di suoli “classificati in zona agricola nello strumento urbanistico vigente”. In altre parole, pur volendo valorizzare la tendenza legislativa a dare rilevanza alla qualificazione urbanistica, appare preferibile ammettere all’agevolazione anche l’acquisto di terreni che urbanisticamente non siano né agricoli, né edificabili, ma invece assoggettati a destinazioni o vincoli diretti ad impedire la trasformazione del territorio e non la sua utilizzazione agricola.

4. Arrotondamento e accorpamento
Dovendo ricorrere un accorpamento od un arrotondamento, bisogna stabilire quando ricorrano tali fenomeni.
In prima battuta può dirsi che il primo termine riguarda la formazione ed il secondo l’incremento del “corpo” destinato alla coltivazione diretta, ma sembrerebbe sussistere qualche dubbio sulla possibilità di fruizione dell’agevolazione sin dal primo acquisto. Infatti, in giurisprudenza (6) ed in dottrina (7) si riscontrano precedenti secondo cui l’accorpamento richiederebbe la proprietà di almeno un terreno in capo al fruitore del beneficio.
Si tratta di opinioni che non appaiono pienamente appaganti: benché il termine “accorpamento” evochi l’unione di più corpi di terreno, non pare dubbio che la fattispecie ricorra anche in sede di prima acquisizione quando l’acquirente acquisti con lo stesso atto da più soggetti con distinti negozi, ipotesi capace di giustificare la doppia previsione di “accorpamento” e “arrotondamento” e che già serve ad escludere la ricorrenza di una endiadi nella previsione di legge.
Stessa soluzione sembra potersi dare per l’acquisto da unico soggetto di più terreni con contemporanea “destinazione alla coltivazione diretta” (soprattutto se la detta destinazione avvenga in luogo di una coltivazione pregressa che diretta non fosse). Rimarrebbe fuori dal perimetro applicativo il solo acquisto di un singolo terreno, per il quale l’accorpamento vero e proprio non ricorrerebbe. Ma sarebbe ben difficile far leva sul criterio del censimento catastale e considerare “accorpamento” l’acquisto di più particelle con diverse qualità colturali ed escluderlo quando il fondo consista in unica particella (essendo di unica qualità colturale), sicché, considerata la ratio di favorire il ricongiungimento di proprietà e coltivazione in capo allo stesso soggetto, parrebbe preferibile accedere ad una dimensione funzionale e non fisica dell’“accorpamento” ed ammettere l’applicabilità del trattamento anche al “primo acquisto” di un solo terreno che integri la formazione del corpo destinato alla coltivazione diretta.
Si consideri, poi, che per affermare una discriminazione tra di chi già possegga un terreno e chi non lo possegga, il legislatore, a proposito dell’acquisto agevolato con il trattamento per la proprietà contadina da parte del “familiare” del coltivatore, ha dovuto disporre un’apposita limitazione testuale (art. 1 comma 907 LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (8)), mentre nel ripristinare il trattamento in questione nulla ha disposto in proposito. Rimarrebbe da stabilire se sussista almeno un limite dimensionale al di sotto del quale debba escludersi il regime di favore (per incapacità del terreno oggetto di acquisto a “fondare” una proficua coltivazione diretta), problema di difficile soluzione rispetto a zone montane per le quali anche la ricomposizione fondiaria montana prevede una indivisibilità per il compendio unico che raggiunga una superficie “minima” ma non impone una dimensione minima per i singoli acquisti di terreni destinati a formare il compendio in questione. Poiché la disposizione non espone nessun indice in tal senso, sembra preferibile escludere ogni requisito dimensionale del fondo.
Circa l’arrotondamento, esso consiste nell’incremento del fondo rustico pre-posseduto e ricorre proprio quando il soggetto coltivatore possegga un fondo coltivato cui aggiunga altro fondo rustico.

5. I territori montani.
Il riferimento ai “territori montani di cui al precedente comma “, che figura nel comma 2 dell’art.9 DPR 601/73, richiede di precisare il confine tra territori montani e non montani, sulla cui distinzione si riscontrano molteplici opinioni che valorizzano ora la posizione altimetrica, ora la morfologia, ora una pluralità di caratteri solitamente attribuiti allo scenario montano, ora la nozione “legale” di territorio montano (che trova una serie di indici dettati in relazione alle relative finalità da raggiungere nelle direttive comunitarie ed in provvedimenti nazionali riguardanti la montagna) (9).
In specifico riferimento alla disciplina qui esaminata, che espone nel testo di legge un’apposita previsione, bisogna chiedersi se il regime tributario abbracci tutti i terreni elencati nel comma 1 dell’art. 9 DPR 601/73 oppure solo a quelli “compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale”.
Nella prima ipotesi, l’applicabilità del trattamento riguarderebbe:
a) i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
b) i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
c) i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Nella seconda, riguarderebbe i soli terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale.

A favore della prima ipotesi si menzionano i precedenti giurisprudenziali della Comm. Tributaria Centrale (Decisione. n. 3007 del 9 giugno 1982 e Decisione n. 2845 del 2 giugno 1982), secondo cui
“L’art. 9 del D.P.R. 601/73 che regola in modo organico la complessa materia delle agevolazioni tributarie, disciplina, nell’ambito delle agevolazioni per l’agricoltura, le agevolazioni per i territori montani, qualificati tali in riferimento alla loro posizione obiettiva di altitudine, all’annotazione nell’elenco compilato dalla Commissione censuaria centrale, all’appartenenza a comprensori di bonifica montana. Nei territori montani così definiti, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici pagano le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.”

Non si ravvisano motivi per discostarsi da tale impostazione giurisprudenziale, in linea con la ratio agevolativa di favorire lo sviluppo e la conservazione delle zone montane e che trova fondamento costituzionale nell’art. 44 ult. comma Cost., per cui, ai fini di quest’analisi, appare senz’altro preferibile ritenere che la relativa nozione legale di territorio montano ricorra in tutte e tre le ipotesi elencate dal menzionato comma 1 dell’art. 9 DPR 601/73.
A rafforzare questa impostazione si evidenzia come non sia il menzionato comma 1 a definire i “territori montani” (in quanto esso stabilisce la riduzione dell’imposta locale sui redditi per le tre tipologie di terreni poi elencate) mentre è proprio il secondo comma a raggrupparle nella unitaria categoria dei “territori montani”.
Sicché non sarebbe possibile addivenire ad una soluzione diversa da quella che individua come appartenenti alla “categoria” sia i terreni altimetricamente al di sopra dei 700 metri, sia quelli compresi nell’elenco compilato dalla Commissione censuaria centrale, sia, infine, quelli appartenenti a comprensori di bonifica montana.
In definitiva, nonostante si rintraccino nel sistema vari criteri normativi per individuare le zone montane e benché la materia veda incidere anche direttive europee sulle zone svantaggiate (10), la astratta incertezza derivante da una moltitudine di criteri presenti nel sistema (che valorizzano sia il profilo geo-altimetrico, sia caratteri legati all’antropizzazione distinguendo aree ecumeniche e sub-ecumeniche) è superata, nella materia all’esame, dalla presenza dell’apposita terna di criteri legali tra di loro alternativi.

Si ricorda, ancora, che a proposito dell’individuazione dei terreni compresi in territori montani alla stregua della ‘lettera b)’ di cui sopra, l’Istat ha emesso un apposito comunicato per ribadire che la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in “totalmente montani”, “parzialmente montani” e “non montani”, <>
Infine, si menziona che anche le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione di successione approvato con provvedimento del 27 dicembre 2016 sono formulate indicando come territori montani quelli di tutte e tre le tipologie sopra indicate (11).

6. I soggetti che possono beneficiare del trattamento.
Il regime di favore non spetta a qualunque acquirente, bensì ai soli soggetti “diretti coltivatori”.
Benché appaia intuitivo che la coltivazione proficua e non filantropica debba rivolgersi al mercato, così integrando attività d’impresa e qualificando chi la conduca imprenditore o piccolo imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c., è noto che in tema di prelazione agraria la giurisprudenza di legittimità ne asserisce la titolarità anche in capo al coltivatore che non destini i prodotti al mercato (12); motivo per cui la stessa prassi amministrativa appare orientata ad applicare al trasferimento in favore del diretto-coltivatore gli stessi criteri dettati dalle leggi che favoriscono lo sviluppo della proprietà coltivatrice: si menziona, in particolare, la Ris. n. 220128 del 28 novembre 1987 Dir. TT.AA. che, richiamando il parere del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 253/84, in data 15 febbraio 1984, a proposito della nozione di “proprietà diretto-coltivatrice” afferma che <>.

La disposizione in esame, risalente al 1973, non prevede il requisito dell’iscrizione del beneficiario nella gestione previdenziale ed assistenziale; poiché il legislatore della L. n.232/2016 si è limitato a rispristinare il pregresso trattamento senza nulla aggiungere, deve ritenersi che tale iscrizione non costituisca requisito per accedere al beneficio.

L’agevolazione in questione sembrerebbe riservata ai soli soggetti persone fisiche, poiché solamente essi hanno una “famiglia coltivatrice” la cui forza lavoro contribuisce al fabbisogno di coltivazione in quelle proporzioni volute dal legislatore della L. n.590/65. In realtà, anche in questo caso, purché sia rispettato il criterio della regolarità di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale, vale la regola stabilita dal D.lgs. n.99/2004 che comporta per l’IAP (persona fisica e società – art. 1 comma 4 e art. 2 comma 4), per l’aspirante IAP (persona fisica e società – art. 1 comma 5-bis) e per la società di coltivazione diretta (art. 2 comma 4-bis) il “riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”. Rispetto alle società qualificate IAP va ricordato che la recente giurisprudenza esclude il “riconoscimento delle agevolazioni spettanti alla persona fisica coltivatrice diretta” ove esse non si occupino della coltivazione ma abbiano scopo consortile e “svolgano la diversa attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, non rientrando, quindi, nella finalità d’incentivo alla promozione della coltivazione diretta del fondo, per la creazione di unità poderali” (13).

Dal momento che la disposizione “ripristinata” contiene una specifica previsione in favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, appare plausibile ritenere che per quest’ultime non occorra il requisito dell’iscrizione del soggetto esponenziale nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale (che sarebbe indispensabile per accedere al trattamento ove dovesse invocarsi il menzionato “riconoscimento” (14)) .

7. Aspetti procedurali.
Secondo la giurisprudenza, seguita dalla prassi amministrativa, è sufficiente la dichiarazione in atto dei presupposti di applicabilità (finalità dell’acquisto ad accorpare od arrotondare un fondo rustico, requisiti del soggetto acquirente, natura del bene oggetto di acquisto), senza che debbano esibirsi documentazioni probatorie, salva verifica da parte dell’Agenzie delle Entrate (15).

8. Decadenza.
Una speciale decadenza è testualmente stabilita dall’art. 9 quarto comma del DPR 601/73:
“Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.”
Al di fuori di tale ipotesi non sono previste cause di decadenza. In particolare, non è prevista decadenza per perdita di requisiti o in conseguenza dell’alienazione entro un certo termine.
Ovviamente, ove il trattamento venisse invocato da soggetto che ne benefici in forza del “riconoscimento” più volte citato, varrebbe anche qui la decadenza di carattere generale disposta dagli articoli 1 comma 4 e 2 commi 4 e 4-bis del D. Lgs. n.99/2004.

9. Gli atti a titolo gratuito (e successori).
Gli atti di trasferimento a titolo gratuito (e successori) ricadono nelle previsioni del secondo e dell’ultimo comma dell’art. 9 DPR 601/’73.
Il secondo comma interessa il trattamento tributario dei trasferimenti gratuiti per quanto attiene alle sole imposte ipotecaria e catastale. Infatti, detto comma è rivolto ai trasferimenti a qualunque titolo, per cui anche agli atti gratuiti ed a quelli per successione a causa di morte deve ritenersi applicabile l’imposta ipotecaria in misura fissa congiunta all’esenzione dall’imposta catastale.
Si ricorda che, con la risoluzione n. 300997 del 5 gennaio 1988, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che le agevolazioni per i territori montani previste dal secondo comma di tale articolo si applicano unicamente con riferimento ai trasferimenti “che, per loro natura, dovrebbero scontare l’imposta di registro e le imposte di trascrizione” e “diversamente, con le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo, il legislatore ha ritenuto di agevolare solo le successioni e le donazioni aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani, purché poste in essere tra ascendenti, discendenti e coniugi. Pertanto, poiché la norma agevolativa in trattazione, nei vari commi, nulla dispone in ordine alle donazioni di fondi rustici, se ne deve dedurre una volontà tacita del legislatore di non riconoscere il particolare trattamento agevolativo ai predetti atti di liberalità”.
Non sembra possibile condividere la menzionata opinione posto che essa dà per scontato che il trattamento riguardante le imposte ipotecaria e catastale sia indissolubilmente congiunto a quello dell’imposta di registro e così finisce per disattendere del tutto la parte della previsione relativa ai trasferimenti a qualunque titolo, il cui contenuto disciplinare è capace di abbracciare anche gli atti di donazione proprio in relazione alle suddette due imposte.
D’altra parte, nella detta questione non esplica alcuna incidenza l’ultimo comma che disciplina l’imposta di successione e donazione (non le imposte ipotecaria e catastale), limitando l’esenzione ai trasferimenti dei boschi. Si tratta, infatti, di distinte previsioni impositive con distinti presupposti di applicazione e, in carenza di specifici rinvii e collegamenti, ognuna di esse segue la propria disciplina.
Per altro, la sopra menzionata posizione del Fisco risulta superata dalle menzionate istruzioni fornite per la compilazione del modello di dichiarazione di successione approvato con provvedimento del 27 dicembre 2016 (16).
Ricapitolando, fermi restando gli altri presupposti di applicazione del trattamento disposto dall’art. 9 del DPR n.601/73, le donazioni portanti trasferimenti di proprietà di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, scontano l’imposta ipotecaria fissa e sono esenti dall’imposta catastale, mentre per quanto attiene all’imposta di donazione ad esse si applicano le regole “ordinarie”.
Allorché la donazione abbia ad oggetto “boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani”, vale la previsione dell’ultimo comma ed il trasferimento è esente dall’imposta di donazione. Ricorrendo anche i presupposti stabiliti dal secondo comma dello stesso art. 9, esso sconta l’imposta fissa di trascrizione ed è esente dall’imposta catastale.
Circa i restanti limiti di applicabilità del trattamento previsto dal secondo comma, si rinvia a quanto osservato in relazione agli atti a titolo oneroso.

Giampiero Petteruti

1) 47. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

2) Le sole per le quali non valesse la generale esenzione stabilita dall’art. 10 comma 3 del D.lgs. n.23/2011, trattandosi di trattamento agevolato e quindi disciplinato da regole autonome rispetto a quelle portate dal menzionato art.10.

3) PODETTI D., Studio n. 53-2009/T, Trattamento agli effetti della imposizione indiretta dei fabbricati rurali. In particolare applicabilità delle agevolazioni per la c.d. piccola proprietà contadina, in CNN Notizie 29.4.2009 e PODETTI D., Problematiche giuridiche e fiscali in tema di trasferimento di azienda. L’azienda agricola, in http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=29/2910&mn=3; GERMANO’ A.- ROOK BASILE E., Il contratto di affitto, in Trattato di diritto agrario Costato-Germanò-Rook Basile, vol. I, Torino, 2011, 19; Commissione Tributaria Centrale, sentenza 18 gennaio 1989, n. 369; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2015.

4) Favorevole all’applicazione del trattamento in esame all’acquisto di nuda proprietà Comm. Trib. Centr., Decisione n. 902 del 21 maggio 1983 e Decisione n. 1466 del 21 giugno 1983, in Fisconline.

5) GERMANO’ A.- ROOK BASILE E., Il contratto di affitto, in Trattato di diritto agrario Costato-Germanò-Rook Basile, vol. I, Torino, 2011, 19.

6) Commiss. Trib. Sulmona, n.89 del 6.12.1980, in Fisconline.

7) PODETTI D., Studio n. 191-bis, Proprietà montana – Agevolazioni, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 3 giugno 1994, in Banca Dati notarile.

8) Cfr. PETTERUTI G., Novità fiscali nel settore agricolo, Studio Tributario n. 1-2016/T, in CNN Notizie del 28 gennaio 2016 e in http://www.notariato.it/sites/default/files/1-2016-t.pdf.

9) Interessanti spunti in http://www.montagnamadeinitaly.it/component/content/article .

10) Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975.

11) A pagina 47 delle Istruzioni compaiono le seguenti indicazioni:
Per terreni montani si considerano:
i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
L’Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.

12) CASS. 6560/1991, 1334/1991, 1840/1988, 4812/1981, 6563/1980; App. Napoli 21.9.1985; Trib. Verona 5.3.1985.
Anche rispetto alla prelazione del confinante la giurisprudenza mostra di preferire la medesima soluzione (CASS. 25.7.1981 n. 4812; 22.2.1988 n.1840) ed altrettanto fa a proposito dei rapporti agrari ex L. n. 203/1982 (CASS. civile, 21 luglio 2000, n. 9593, in Giust. civ. Mass. 2000, 1588; CASS. civile, 16 febbraio 1995, n. 1690, Giust. civ. Mass. 1995, 357. Contra, Corte appello Bologna, 9 aprile 1994, Dir. e giur. agr. 1996, 60).

13) Cassazione n. 5972 del 25 marzo 2016.

14) Il trattamento spettante ai coltivatori diretti è “riconosciuto” agli IAP persone fisiche a condizione che siano iscritti nella gestione INPS (art. 1 comma 4 D.lgs. n.99/2004) mentre per le società una espressa previsione in tal senso compare solo nell’art. 1 comma 5-ter (aspirante IAP persona fisica e società) e nell’art. 2 comma 4-bis (società di coltivazione diretta), ma ragioni sistematiche e di rispetto della parità di trattamento (art. 3 Cost.) inducono a ritenere che anche per le società agricole IAP occorra l’iscrizione del soggetto esponenziale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, coerentemente con l’art. 1 comma 5-bis del D.lgs. n.99/2004 (cfr. Studio n. 67/2005/T, Imprenditore agricolo professionale e società agricole dopo il d.lgs. 27 maggio 2005 n. 101. Aspetti tributari).

15) Commissione Tributaria Centrale n. 3007/82 del 17 giugno 1982; Cassazione 7 luglio 1986-19 febbraio 1987, n. 1785; Avvocatura Generale dello Stato, nota n. 41155 del 26 settembre 1987; Ris. n. 250741 del 30 novembre 1987 Dir. TT.AA. .

16) Alle pagine 46-47 delle Istruzioni compaiono le seguenti indicazioni:
FONDI RUSTICI IN TERRENI MONTANI ED IMMOBILI IN COMUNITÁ MONTANE INSERITI IN PIANI DI SVILUPPO – COD. M
I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo.
Oltre ai suddetti requisiti di carattere oggettivo è necessario che i beneficiari siano coltivatori diretti.
Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, nonché ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche.
I proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi decadono dai benefici di cui sopra.

Fonte: www.notariato.it